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Sez. 4, Sentenza n. 1721 del 14/06/1984 Ud. (dep. 20/02/1985) Rv. 167990 - 01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E LA ACCUSA CONTESTATA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - PER DIVERSITÀ DEL FATTO. INSORGENZA DI NUOVO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO IN TEMA DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE.*
Stato
decisa il 1984-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167990-01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E LA ACCUSA CONTESTATA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - PER DIVERSITÀ DEL FATTO. INSORGENZA DI NUOVO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO IN TEMA DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE.*

L'ordinanza con la quale il giudice, risultando dal dibattimento che il fatto è diverso da quello enunciato nell'ordinanza di rinvio a giudizio, nella richiesta o nel decreto di citazione, dispone la trasmissione degli Atti al pubblico ministero a norma del secondo comma dell'art. 477 cod. proc. pen., non determina la insorgenza di un nuovo procedimento, ma solo di un supplemento di istruttoria. Il procedimento, infatti, resta unico, con l'effetto che tutti gli Atti compiuti nel corso della precedente istruttoria formale conservano la loro validità. Ne consegue che anche la Costituzione di parte civile (che, a norma dell'art. 92 del codice di procedura penale, una volta avvenuta, produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento) conserva la sua efficacia, ove attuata nel precedente corso del procedimento stesso. (V mass n 136320; (Conf mass n 145765).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)