diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 8420 del 23/03/1977 Ud. (dep. 29/06/1977) Rv. 136320 - 01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - CADUCAZIONE DELL'ISTRUZIONE GIA COMPIUTA - ESCLUSIONE - RINVIO A GIUDIZIO DELL'IMPUTATO CON LA STESSA IMPUTAZIONE - NECESSITA DI UN NUOVO INTERROGATORIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136320-01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - CADUCAZIONE DELL'ISTRUZIONE GIA COMPIUTA - ESCLUSIONE - RINVIO A GIUDIZIO DELL'IMPUTATO CON LA STESSA IMPUTAZIONE - NECESSITA DI UN NUOVO INTERROGATORIO - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento col quale il giudice rimette gli Atti al PM, per essere emerso in dibattimento un fatto diverso da quello contestato, poiche contiene un accertamento non tanto della regolarita, quanto della completezza dell'istruzione gia svolta, non puo avere su di essa alcun effetto, ne in particolare puo produrne la caducazione, ma obbliga soltanto il PM a compiere quegli Atti ritenuti necessari o utili per proseguire e concludere il procedimento. (nel caso di specie il tribunale, ritenuto che esistevano indizi di colpa concorrente a carico di un terzo e che pertanto il fatto era diverso da quello contestato, aveva ordinato la trasmissione degli Atti al PM ex art 477 capoverso cod proc pen. successivamente il giudice istruttore, su conforme richiesta del PM, aveva dichiarato non doversi promuovere l'Azione penale nei confronti del terzo. Lo imputato, che era stato tratto nuovamente a giudizio con la stessa imputazione, aveva dedotto la nullita del procedimento, sostenendo che il provvedimento adottato a norma dell'art 477 cod proc pen aveva riportato il processo al suo inizio travolgendo l'istruttoria gia espletata e che, pertanto, il PM avrebbe dovuto, quantomeno, far precedere la richiesta di citazione a giudizio dall'interrogatorio dell'imputato. La Corte di Cassazione, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha respinto questa tesi, osservando che l'imputato era stato gia interrogato sul fatto per il quale veniva di nuovo tratto a giudizio). (V mass n 102564).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)