Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9552 del 25/05/2020 (Rv. 657738 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Regolamento di competenza - Indennità di espropriazione - Competenza funzionale in unico grado della corte d’appello - Tribunale - Rilievo d'ufficio dell'incompetenza in sentenza - Ammissibilità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
L'incompetenza del tribunale riguardo alle controversie inerenti alla determinazione della giusta indennità di espropriazione, affidate alla competenza funzionale in unico grado della corte di appello, non è rilevabile d'ufficio per la prima volta in sentenza, trovando applicazione l'art. 38, comma 3, c.p.c., che preclude il rilievo d'ufficio dell'incompetenza oltre la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)