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Sez. 1, Sentenza n. 21434 del 12/10/2007 (Rv. 600666 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Sentenza che decide sull'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio - Domanda di garanzia proposta dalle imprese delegate nei confronti del Ministero - Inammissibilità dichiarata di ufficio oltre la prima udienza di trattazione - Soggezione alla preclusione fissata dall'art. 38 cod. proc. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600666-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, la circostanza che sia prevista la competenza della Corte di Appello da esercitarsi in unico grado (art. 19 legge n. 865 del 1971), non esclude la preclusione nel rilievo della incompetenza per materia oltre la prima udienza di trattazione fissato dall'art. 38, comma 1, cod. proc. civ., in quanto tale norma, essendo contenuta nel libro primo del codice, ha natura generale e della stessa non è dato cogliere indicazioni eccettuative.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)