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Sez. L, Sentenza n. 14489 del 23/12/1999 (Rv. 532489 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Riduzione contributiva ex art. 5 d.P.R. n. 521 del 1961 - Carattere facoltativo - Versamento della contribuzione in misura intera - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532489-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

Il beneficio della riduzione contributiva previsto dall'art. 5 comma primo del d.P.R. n. 521 del 1961 (regolamento di attuazione della legge nazionale di previdenza per ingegneri e architetti) per le ipotesi di contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza, ha carattere non obbligatorio ma facoltativo, con la conseguenza che la contribuzione versata in misura intera va computata totalmente. Quindi, ove il professionista (ingegnere od architetto) non si sia avvalso della facoltà di versare il contributo individuale in misura ridotta, ma abbia versato l'intera quota individuale, ha diritto al trattamento di pensione nella misura ordinaria prevista dall'art. 9 del cit. d.P.R. n.521 del 1961.

Riferimenti normativi: Legge 04/03/1958 num. 179 art. 23, Legge 31/03/1961 num. 521 art. 5, Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)