Sez. L, Sentenza n. 9972 del 08/10/1998 (Rv. 519533 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Riduzione contributiva ex art. 5 d.P.R. n. 521 del 1961 - Carattere facoltativo - Versamento della contribuzione in misura intera - Conseguenze.
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Il beneficio della riduzione contributiva previsto dall'art. 5 comma primo del d.P.R. n. 521 del 1961 (regolamento di attuazione della legge nazionale di previdenza per ingegneri e architetti) per le ipotesi di contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza, ha carattere non obbligatorio ma facoltativo, con la conseguenza che la contribuzione versata in misura intera va totalmente computata, senza che possano trarsi argomenti in senso contrario né dall'obbligatorietà (prevista dai commi secondo e terzo del citato art. 5) della comunicazione del verificarsi o del cessare della condizione per l'attribuzione del beneficio, essendo detta previsione strumentale all'attuazione del beneficio stesso, né dalla legge n. 1046 del 1971, che, abolendo la possibilità della doppia iscrizione previdenziale, ha previsto all'art. 6 la restituzione agli interessati dei contributi versati in misura ridotta (o il conteggio nel trattamento pensionistico dei suddetti contributi), trattandosi di norma intesa a dettare una speciale disciplina regolatrice per la specifica situazione del versamento della contribuzione in misura ridotta, le cui previsioni di inequivoco significato letterale non possono estendersi alla diversa ipotesi di avvenuto versamento in misura intera.
Riferimenti normativi: Legge 04/03/1958 num. 179 art. 23, DPR 31/03/1961 num. 521 art. 5, Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)