Sez. 2, Sentenza n. 2498 del 17/10/1967 (Rv. 329811 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARAZIONE) E LORO RIPARTIZIONE - IN GENERE - SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA PER IL RISCALDAMENTO - RIPARTIZIONE DELLA SPESA IN PROPORZIONE DEL VALORE DEI SINGOLI PIANI ANZICCHE DELL'USO DI CIASCUN CONDOMINIO - ANNULLABILITA DELLA DELIBERA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARAZIONE) E LORO RIPARTIZIONE - IN GENERE - SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA PER IL RISCALDAMENTO - RIPARTIZIONE DELLA SPESA IN PROPORZIONE DEL VALORE DEI SINGOLI PIANI ANZICCHE DELL'USO DI CIASCUN CONDOMINIO - ANNULLABILITA DELLA DELIBERA.*
La deliberazione dell'assemblea dei condomini, che disponga la ripartizione delle spese necessarie di manutenzione della cosa comune (nella specie, sostituzione della caldaia logora dell'impianto di riscaldamento centrale)in misura proporzionale al valore del piano o porzione di piano di proprieta esclusiva di ciascun partecipante, anziche proporzionalmente all'uso che ciascun partecipante puo fare della cosa stessa, in quanto non lesiva dei diritti e degli obblighi spettanti a ciascun condomino ma soltanto viziata per una falsa causa, non e nulla ma annullabile ad istanza della minoranza condominiale dissenziente o assente. (Cfr. 2155-66, massima n.324210).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)