Sez. 2, Sentenza n. 5458 del 08/09/1986 (Rv. 447978 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - COSE DESTINATE A SERVIRE I CONDOMINI IN MISURA DIVERSA - RIPARTIZIONE DELLE SPESE - POTERI DELL'ASSEMBLEA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - COSE DESTINATE A SERVIRE I CONDOMINI IN MISURA DIVERSA - RIPARTIZIONE DELLE SPESE - POTERI DELL'ASSEMBLEA.*
Con riguardo alle cose comuni destinate a servire i condomini di un edificio in misura diversa, le relative spese a norma del secondo comma dell'art. 1223 cod. civ. vanno ripartite in misura proporzionale all'uso che ogni condomino può fare della cosa comune salva la deroga convenzionale con cui si preveda la ripartizione di dette spese in misura proporzionale ai millesimi di proprietà. Pertanto, in Mancanza di una tale convenzione, ove vi sia contrasto tra i condomini circa la relativa ripartizione, deve escludersi che l'assemblea possa discrezionalmente disporla con deliberazione insindacabile e vincolante anche per i dissenzienti, essendo la legittimità della deliberazione subordinata all'osservanza del criterio che tenga conto dell'utilità che ciascuno dei condomini possa trarre dalla cosa comune. (V 2928/80, mass n 406665; (V 2164/73, mass n 365386; (V 2498/67, mass n 329811).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)