Sez. L, Sentenza n. 13852 del 19/10/2000 (Rv. 541061 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - IN GENERE | Art. 73 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Contenuto normativo - Imposizione a carico del datore di lavoro dell'obbligo di integrare l'indennità erogata dall'INAIL - Mancata previsione - Obbligo di integrazione previsto dalla contrattazione collettiva - Ammissibilità - Determinazione dell'integrazione - Esclusivo riferimento ai criteri contrattualmente stabiliti - Conseguenze - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - IN GENERE
L'art. 73 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - che stabilisce che nel cosiddetto periodo di carenza dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato il sessanta per cento della retribuzione, salve (tra l'altro) le "migliori condizioni" previste dai contratti collettivi - può considerarsi norma applicativa dei principi sanciti dagli artt. 32 e 38 della Costituzione, ma da tale collegamento non può desumersi che il citato art. 73 imponga al datore di lavoro l'obbligo di integrare l'indennità corrisposta dall'INAIL, né tale obbligo può farsi derivare da altre disposizioni del d.P.R. n. 1124 del 1965. Ne consegue che qualora la contrattazione collettiva preveda la suddetta integrazione per la relativa quantificazione deve farsi esclusivo riferimento ai criteri contrattualmente previsti e non è, invece, possibile applicare i criteri di calcolo dettati dagli artt. 116 e 117 del menzionato d.P.R. n.1124 del 1965. (Nel caso di specie la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che per calcolare l'integrazione dell'indennità INAIL da corrispondere ad una dipendente della Merloni Elettrodomestici S.p.A. infortunatasi nel 1991 si dovesse fare esclusiva applicazione dell'art. 18 del relativo CCNL - che, ampliando la tutela antinfortunistica aveva previsto la suddetta integrazione - senza attribuire alcun rilievo alla circostanza che i criteri stabiliti dalla suddetta norma contrattuale fossero più restrittivi rispetto a quelli dettati dagli artt. 116 e 117 del T.U. n. 1124 del 1965).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 68, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 73, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 116 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)