Sez. L, Sentenza n. 165 del 13/01/1978 (Rv. 389460 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE - SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI NEL PERIODO DI CARENZA ASSICURATIVA ED IN QUELLO DI ASSENZA PER CONGEDO MATRIMONIALE - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE - SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI NEL PERIODO DI CARENZA ASSICURATIVA ED IN QUELLO DI ASSENZA PER CONGEDO MATRIMONIALE - INCLUSIONE.*
Anche prima dell'entrata in vigore dell'art 12 della legge 30 aprile 1969, n 153 (contenente norme sulla revisione degli ordinamenti pensionistici ed in materia di sicurezza sociale), le somme erogate dal datore di lavoro al dipendente nel cosiddetto periodo di carenza assicurativa, e cioe nei primi tre giorni in caso di infortunio o di malattia, ovvero durante il periodo di assenza dal lavoro per congedo matrimoniale, sono soggette a contribuzione obbligatoria in favore degli enti previdenziali e assistenziali, facendo parte della retribuzione imponibile, ai fini indicati, di cui agli artt 27 e 28 del DPR 30 maggio 1955, n 797 (tu sugli assegni familiari); tale retribuzione, infatti, comprende non soltanto gli emolumenti trovanti riscontro in una specifica prestazione del lavoratore, ma anche tutte le somme versate dal datore di lavoro in adempimento di obblighi imposti da leggi o da convenzioni, ed aventi origine e titolo nel contratto di lavoro, con le sole eccezioni di cui alla lett b) del terzo comma del citato art 27. (Conf 3847/75, mass n 378081).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 73, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)