Sez. U, Sentenza n. 28048 del 25/11/2008 (Rv. 605684 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Presupposti - Connessione, diretta o strumentale, dell'attività causativa del danno con l'esercizio delle funzioni - Necessità - Danno derivante da illecito penale commesso da dirigente ASL nell'ambito dell'espletamento dei doveri istituzionali - Conseguente presenza di connessione diretta con il servizio - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
La giurisdizione attribuita, in tema di responsabilità amministrativa, alla Corte dei conti, ai sensi degli artt. 81 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e 52 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, presuppone che il soggetto, legato all'amministrazione da un rapporto di impiego (o di servizio), debba rispondere del danno da lui causato nell'esercizio di un'attività illecita connessa con detto rapporto, tale dovendosi considerare non solo quella costituente svolgimento diretto della funzione propria del rapporto d'impiego (o di servizio), ma anche quella rivestente carattere strumentale per l'esercizio della medesima funzione, sempre che detta attività rinvenga nel rapporto l'occasione necessaria del suo manifestarsi, ancorché rappresenti un'illecita deviazione dalle attribuzioni del servizio. Ne consegue, che compete alla Corte dei conti l'accertamento della responsabilità del funzionario (nella specie, dirigente di ASL) che abbia posto in essere una condotta criminosa (concretante il reato di peculato per emissione di illegittimi mandati di pagamento di contributi a carico dell'Opera di Previdenza Nazionale Invalidi di Guerra a favore di soggetti non aventi diritto alla prestazione, con successiva monetizzazione degli importi recati dai suddetti mandati in favore di sé medesimo) causante danno allo Stato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 81, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)