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Sez. 5, Sentenza n. 10529 del 08/05/2006 (Rv. 589619 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - SOGGETTI OBBLIGATI | Cessione dell'unica azienda - Con esclusione dei beni di magazzino - Attività d'impresa - Proseguimento - Per la sola liquidazione delle rimanenze di magazzino - Perdita della qualità di imprenditore - Esclusione - Soggezione all'imposta - Dichiarazione annuale - Presentazione - Obbligo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589619-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - SOGGETTI OBBLIGATI

In tema di IVA, non perde la qualità di imprenditore, ed è pertanto soggetto all'imposta, colui che, dopo la cessione dell'(unica) azienda - dalla quale, tuttavia, escluda i beni di magazzino - prosegua l'attività d'impresa anche se al solo fine di procedere alla liquidazione delle rimanenze di magazzino di cui mantenga la disponibilità (nella specie, relativa all'impugnazione di un avviso di accertamento per omessa dichiarazione IVA per l'anno 1991, a fronte della cessione dell'azienda risalente all'anno precedente, la S.C. ha sottolineato la circostanza, accertata dal giudice di merito, che la denuncia di cessazione dell'attività era intervenuta solo nel 1994).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)