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Sez. L, Sentenza n. 3435 del 03/04/1998 (Rv. 514175 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Valutazioni - Infortunio determinante aggravamento di menomazioni preesistenti - "Formula proporzionalistica a scalare" di cui all'art. 79 T.U. n. 1124 del 1965 - Applicabilità - Cause determinanti le lesioni preesistenti - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514175-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE

In tema di valutazione dell'invalidità permanente derivante da infortunio, ove l'infortunio colpisca un organismo già "offeso" da precedenti malattie o infortuni, occorre distinguere le concause di invalidità non concernenti lo stesso apparato anatomo - funzionale (rispetto alle quali è applicabile il principio di causalità di cui all'art. 2 T.U. n. 1124 del 1965), dalle ipotesi di infortunio aggravante menomazioni preesistenti, ipotesi alle quali è applicabile la regola proporzionalistica riduttiva (cosiddetta formula Gabrielli) del grado di incidenza dell'infortunio sulla capacità di lavoro dettata dall'art. 79 T.U. citato; tale regola è applicabile in tutti i casi in cui un infortunio colpisca un apparato già compromesso, indipendentemente dalle cause, lavorative o meno, produttive delle preesistenti lesioni.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)