Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23169 del 12/11/2015 (Rv. 637700 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE | Procedura di amministrazione di sostegno - Trasferimento degli atti ad altro tribunale - Dichiarazione di incompetenza - Equivalenza - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE
Il provvedimento di trasmissione ad un altro tribunale della procedura di amministrazione di sostegno pendente equivale ad una dichiarazione di incompetenza, cosicché sussiste il potere del tribunale che ha ricevuto gli atti del procedimento di sollevare il regolamento di competenza d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)