Sez. U, Sentenza n. 7149 del 01/08/1994 (Rv. 487597 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Declaratoria d'incompetenza per territorio da parte di un primo Tribunale - Trasmissione "ex officio" degli atti al Tribunale dichiarato competente - Richiesta del regolamento d'ufficio da parte di quest'ultimo ritenutosi a sua volta incompetente - Ammissibilità - Atto d' ufficio o istanza del debitore o istanza dei creditori diretti a promuovere il procedimento - Idoneità rispettiva.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
La dichiarazione, da parte di un primo tribunale, dell'incompetenza per territorio a pronunciare il fallimento di un imprenditore, quand'anche non seguita da riassunzione del processo, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 50 cod. proc. civ., davanti al tribunale indicato come competente, ma soltanto da trasmissione "ex officio" degli atti di causa a tale secondo giudice, legittima quest'ultimo, il quale si ritenga a sua volta incompetente, a sollevare, sia nel caso di procedimento promosso di ufficio o ad istanza del debitore, sia in quello di procedimento promosso ad istanza dei creditori, conflitto di competenza ed a chiedere il relativo regolamento di ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)