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Sez. L, Sentenza n. 2019 del 13/03/1990 (Rv. 465855 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO PER MALATTIA ED INFORTUNIO E PER LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - CALCOLO - MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO IN TURNI PERIODICI - COMPUTABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465855-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO PER MALATTIA ED INFORTUNIO E PER LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - CALCOLO - MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO IN TURNI PERIODICI - COMPUTABILITÀ - CONDIZIONI.*

Ove la legge o la contrattazione collettiva facciano riferimento, come base di calcolo degli istituti indiretti, alla retribuzione normale, in essa deve comprendersi anche la maggiorazione per lavoro notturno prestato secondo regolari turni periodici, per il quale l'art. 2108 cod. civ. non prescrive alcun Obbligo di maggiorazione, che invece contempla per l'ipotesi del lavoro notturno non compreso in regolari turni periodi; consegue che tale maggiorazione deve essere computata nella base di calcolo del trattamento per malattia ed infortunio (ex art. 2110 cod. civ.) ove la contrattazione collettiva (nella specie: per i dipendenti di aziende metalmeccaniche private) richiami il parametro della retribuzione normale, nonché nel trattamento dovuto per le festività infrasettimanali, atteso che a tale parametro fa riferimento l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260. (V 697/89, mass n 461755; (V 900/88, mass n 457576).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)