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Sez. L, Sentenza n. 697 del 03/02/1989 (Rv. 461755 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RETRIBUZIONI - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE AD UNA DIVERSA SEZIONE PRODUTTIVA DEL MEDESIMO DATORE DI LAVORO - IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI - COMPARAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SUCCESSIVAMENTE RICEVUTA CON QUELLA PRECEDENTE - MAGGIORAZIONE SUCCESSIVA PER IL LAVORO NOTTURNO SVOLTO SECONDO TURNI REGOLARI - RILEVANZA - SOPPRESSIONI DI INDENNITÀ PRECEDENTI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA E COMPARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI INCLUDENTI MAGGIORAZIONI PER LAVORO NOTTURNO E DELLE COSIDDETTE INDENNITÀ PER MAGGIORAZIONI TECNICHE.*
Stato
decisa il 1989-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461755-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RETRIBUZIONI - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE AD UNA DIVERSA SEZIONE PRODUTTIVA DEL MEDESIMO DATORE DI LAVORO - IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI - COMPARAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SUCCESSIVAMENTE RICEVUTA CON QUELLA PRECEDENTE - MAGGIORAZIONE SUCCESSIVA PER IL LAVORO NOTTURNO SVOLTO SECONDO TURNI REGOLARI - RILEVANZA - SOPPRESSIONI DI INDENNITÀ PRECEDENTI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA E COMPARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI INCLUDENTI MAGGIORAZIONI PER LAVORO NOTTURNO E DELLE COSIDDETTE INDENNITÀ PER MAGGIORAZIONI TECNICHE.*

Nell'ipotesi di assegnazione del lavoratore ad una diversa Sezione produttiva del medesimo datore di lavoro, la retribuzione normale successivamente fruita dal lavoratore, alla quale - ai fini dell'accertamento della violazione della norma dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ. in tema d'irriducibilità del trattamento retributivo - deve essere comparata quella precedente, comprende solo la maggiorazione, eventualmente prevista dalla disciplina contrattuale, per il lavoro notturno svolto secondo turni regolari, non anche la maggiorazione, imposta dalla legge (art. 2108 cod. civ.), per il lavoro notturno occasionale; mentre la sopprimibilità, senza violazione della citata norma dell'art. 2103 cod. civ., di indennità precedentemente fruite dal lavoratore medesimo presuppone la configurabilità di dette indennità non già come compensi del valore professionale delle mansioni precedenti ma come emolumenti volti a retribuire particolari modalità o condizioni (di ordine materiale, ambientale o personale) di espletamento di quelle mansioni. (principio affermato, nella specie, in relazione a lavoratori che, a seguito del "trasferimento" alla Sezione quotidiani della stessa società datrice di lavoro, avevano percepito una retribuzione che, tenendo conto della maggiorazione per lavoro notturno, era superiore, ancorché decurtata delle cosiddette indennità per maggiorazioni tecniche, a quella precedentemente goduta nella Sezione periodici). (V 2867/88, mass n 458461; (V 7699/87, mass n 455573).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)