Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13975 del 03/06/2013 (Rv. 626464 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza di regolamento di competenza - Estinzione per mancata riassunzione del processo - Perdurante efficacia della statuizione sulla competenza - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
In base al disposto dell'art. 310, secondo comma, cod. proc. civ., la pronuncia della Corte della cassazione che regola la competenza continua a spiegare i suoi effetti per il futuro, nonostante l'estinzione per mancata riassunzione del processo nel corso del quale la medesima statuizione sulla competenza sia stata emessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)