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Sez. L, Sentenza n. 12509 del 26/08/2003 (Rv. 566276 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Statuizione della Corte di cassazione - Estinzione del processo di merito - Incidenza sulla efficacia della pronuncia sulla competenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566276-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

In base al disposto dell'art. 310, secondo comma, cod. proc. civ., la sentenza che regola la competenza continua a spiegare i suoi effetti per il futuro nonostante il provvedimento di estinzione del processo (in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con la quale l'appello proposto dinanzi al giudice del lavoro era stato dichiarato improponibile, anche se la questione era già stata definita dalla cassazione con regolamento di competenza in cui aveva indicato la competenza del giudice del lavoro in merito ai crediti vantati dal ricorrente, essendo questi relativi a debiti di massa contratti dagli organi di una procedura fallimentare e conseguenti alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, anche se il relativo giudizio non era stato tempestivamente riassunto ed era stato dichiarato estinto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)