Sez. 1, Sentenza n. 2631 del 16/04/1983 (Rv. 427515 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - DOMICILIO FISCALE - TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUENTE - IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DEL SUO DOMICILIO FISCALE - MANCATA COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTARIO - NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 38 LETT. F) D.P.R. N. 645 DEL 1958 - VALIDITÀ.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - DOMICILIO FISCALE - TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUENTE - IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DEL SUO DOMICILIO FISCALE - MANCATA COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTARIO - NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 38 LETT. F) D.P.R. N. 645 DEL 1958 - VALIDITÀ.*
Qualora il contribuente abbia trasferito la propria abitazione (o ufficio o azienda) in un comune diverso da quello ove è il suo domicilio fiscale, senza darne comunicazione all'ufficio tributario, la notificazione dell'avviso di accertamento dell'imponibile, è ritualmente eseguito, a norma dell'art. 38 lett. F) d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, mediante deposito dell'atto nella casa comunale ove è il domicilio fiscale e mediante affissione nell'albo comunale dell'avviso di deposito, senza spedizione di alcuna raccomandata e senza necessità di alcuna ricerca anagrafica, se non al fine dell'accertamento del fatto che il contribuente si è trasferito in altro comune, non essendo richiesto l'accertamento del nuovo recapito.*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 38 lett. F CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)