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Sez. 1, Sentenza n. 2937 del 15/05/1984 (Rv. 434978 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - DOMICILIO FISCALE - MANCANZA DELL'ABITAZIONE, UFFICIO O AZIENDA DEL CONTRIBUENTE - DEPOSITO DELL'ATTO NELLA CASA DEL COMUNE ED AFFISSIONE NELLO ALBO COMUNALE DELL'AVVISO DI DEPOSITO - NOTIFICA RITUALE - CONFIGURABILITÀ - SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434978-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - DOMICILIO FISCALE - MANCANZA DELL'ABITAZIONE, UFFICIO O AZIENDA DEL CONTRIBUENTE - DEPOSITO DELL'ATTO NELLA CASA DEL COMUNE ED AFFISSIONE NELLO ALBO COMUNALE DELL'AVVISO DI DEPOSITO - NOTIFICA RITUALE - CONFIGURABILITÀ - SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Allorché nel comune di iscrizione anagrafica, costituente il comune di domicilio fiscale ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, non vi sia l'effettiva abitazione, o l'ufficio o la azienda del contribuente, la notificazione dell'avviso di accertamento dell'imponibile è ritualmente eseguita, a norma dello art. 38 lett. F) del citato d.P.R. n. 645 del 1958, mediante deposito dell'atto nella casa del comune ed affissione nell'albo comunale dell'avviso di deposito, senza spedizione di alcuna raccomandata (necessaria, invece, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 1974, nel caso di mancato rinvenimento del contribuente, o di altra persona capace e disposta a ricevere l'atto, nel luogo di effettiva e nota abitazione, ufficio o azienda), e senza necessità di ricerche anagrafiche o di altro genere se non al fine di accertare un'eventuale diversa localizzazione della abitazione, ufficio o azienda nell'ambito territoriale dello stesso comune di domicilio fiscale, rimanendo ininfluente, ai fini della necessità della raccomandata, che in detto comune il contribuente abbia un semplice "recapito", costituendo questo uno strumento per una reperibilità meramente indiretta, quale tramite per raggiungere la persona, privo di qualsiasi rilievo sia nella disciplina ordinaria delle notificazioni che in quella speciale prevista dalla legge tributaria. (V 2237/83, mass n 427081; (V 624/81, mass nn 411116 e 411117; (V 3527/79, mass n 399944; (Conf 2631/83, mass n 427515; (Conf 3824/80, mass n 407672; (Conf 1503/78, mass n 390882).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 9, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)