Sez. 2, Sentenza n. 6478 del 07/12/1981 (Rv. 417310 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IRREGOLARI - IN GENERE - LUCE IRREGOLARE SUL PIANEROTTOLO DI UN EDIFICIO IN CONDOMINIO PROSPETTANTE SU UNA TERRAZZA DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI UN CONDOMINO - CONTESTAZIONI DELLE PARTI CIRCA L'INESISTENZA DI UNA SERVITÙ - POTERI DI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IRREGOLARI - IN GENERE - LUCE IRREGOLARE SUL PIANEROTTOLO DI UN EDIFICIO IN CONDOMINIO PROSPETTANTE SU UNA TERRAZZA DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI UN CONDOMINO - CONTESTAZIONI DELLE PARTI CIRCA L'INESISTENZA DI UNA SERVITÙ - POTERI DI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
In presenza di una apertura lucifera sul pianerottolo di un edificio in condominio e corrispondente, all'esterno, su una terrazza di proprietà esclusiva di un condomino ed avente le caratteristiche di una luce irregolare, il giudice del merito non può limitarsi ad affermare - in presenza delle contestazioni delle parti - l'inesistenza di una servitù, ma deve accertare, sulla base della situazione di fatto che ha dato luogo all'apertura della luce in questione, e tenendo conto dei titoli di acquisto delle rispettive unità immobiliari, nonché delle clausole contrattuali contenute nel regolamento di condominio, se le parti abbiano accettato, per quanto attiene la predetta luce, i diritti e obblighi in conformità di quanto originariamente predisposto e, quindi, se le parti medesime, nella loro autonomia negoziale, abbiano inteso dar vita ad una servitù anomale, in cui l'assoggettamento del fondo servente si traduce in un vincolo reale negativo ne luminibus officiatur, dal momento che in tal caso il diritto a mantenere finestre lucifere, regolari o irregolari, può anche essere acquistato per destinazione del padre di famiglia. (V 2597/75, mass n 376544).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 902, Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 1062
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)