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Sez. 2, Sentenza n. 2597 del 04/07/1975 (Rv. 376544 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA -LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IRREGOLARI - IN GENERE - FACOLTA DI CHI LE APRE - IURE PROPRIETATIS - DIRITTI DEL VICINO - LIMITI - VINCOLO CONTRATTUALE NE LUMINIBUS OFFICIATUR - CONFIGURABILITA - DIRITTO A MANTENERE LUCI REGOLARI O IRREGOLARI - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376544-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA -LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IRREGOLARI - IN GENERE - FACOLTA DI CHI LE APRE - IURE PROPRIETATIS - DIRITTI DEL VICINO - LIMITI - VINCOLO CONTRATTUALE NE LUMINIBUS OFFICIATUR - CONFIGURABILITA - DIRITTO A MANTENERE LUCI REGOLARI O IRREGOLARI - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - ESCLUSIONE.*

Le aperture lucifere di un immobile, contiguo al fondo del vicino, quando non abbiano carattere di vedute o di prospetti, sono considerate luci, secondo la previsione normativa dell'art 902 cod civ, anche se non sono state osservate le prescrizioni paradigmatiche dell'art 901 dello stesso codice: e, mentre da un lato chi le pone in essere esercita poteri e facolta derivantigli iure proprietatis, dall'altro il vicino puo sempre esigere la loro regolarizzazione ovvero occluderle, quando vi concorrano le condizioni che l'ordinamento prevede e disciplina. Pertanto, fuori dell'ipotesi in cui le parti, nella loro autonomia negoziale, decidano di dar vita contrattualmente ad una servitu anomale in cui l'assoggettamento del fondo servente si traduce in un vincolo reale negativo ne luminibus officiatur, il diritto a mantenere finestre lucifere, regolari o irregolari, non puo essere acquistato per destinazione del padre di famiglia. (Conf 591/69, mass n 338797; 1090/68, mass n 332549).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 902, Cod. Civ. art. 1062

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)