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Sez. 3, Sentenza n. 595 del 11/03/1963 (Rv. 260789 - 01)

MANDATO - MANDATARIO - OBBLIGO DEL RENDICONTO - TEMPO E LUOGO IN CUI NASCE.*
Stato
decisa il 1963-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260789-01

MANDATO - MANDATARIO - OBBLIGO DEL RENDICONTO - TEMPO E LUOGO IN CUI NASCE.*

L'obbligazione del mandatario di rendere il conto del suo operato, pur essendo assunta nel momento in cui il mandato viene accettato, sorge come obbligazione concreta e specifica, nel momento e nel luogo dove il mandato e stato eseguito, perche soltanto dopo l'esecuzione possono dirsi verificati i fatti giuridici che sono i necessari presupposti affinche l'obbligazione possa avere un contenuto. (Conf 2620/50).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1713

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)