Sez. 3, Sentenza n. 595 del 11/03/1963 (Rv. 260789 - 01)
MANDATO - MANDATARIO - OBBLIGO DEL RENDICONTO - TEMPO E LUOGO IN CUI NASCE.*
MANDATO - MANDATARIO - OBBLIGO DEL RENDICONTO - TEMPO E LUOGO IN CUI NASCE.*
L'obbligazione del mandatario di rendere il conto del suo operato, pur essendo assunta nel momento in cui il mandato viene accettato, sorge come obbligazione concreta e specifica, nel momento e nel luogo dove il mandato e stato eseguito, perche soltanto dopo l'esecuzione possono dirsi verificati i fatti giuridici che sono i necessari presupposti affinche l'obbligazione possa avere un contenuto. (Conf 2620/50).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1713
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)