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Sez. 1, Sentenza n. 47092 del 19/07/2018 Cc. (dep. 16/10/2018) Rv. 274481 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47-quinquies, ord. pen. - Presupposti – Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274481-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini dell'applicazione della detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47-quinquies, legge 26 luglio 1975, n. 354, il giudice, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti formali ed escluso il concreto pericolo di commissione di ulteriori reati, deve verificare la possibilità per il condannato sia di reinserimento sociale sia di effettivo esercizio delle cure parentali nei confronti di prole di età non superiore ai dieci anni, costituendo il primo un requisito necessario per l'ammissione al regime alternativo e la seconda la circostanza che giustifica il maggior ambito applicativo della misura alternativa. (Nella specie, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che, pur dando atto della carenza di revisione critica da parte della condannata del delitto di omicidio aggravato ascrittole, si era limitato a valorizzare la condizione delle figlie minorenni della predetta, omettendo la valutazione del rischio di commissione di nuovi delitti).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 quinquies CORTE COST., Legge 08/03/2001 num. 40 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)