Sez. 1, Sentenza n. 38731 del 07/03/2013 Cc. (dep. 19/09/2013) Rv. 257111 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47 quinquies ord. pen. - Applicazione - Presupposti - Individuazione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini dell'applicazione della detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47 quinquies legge n. 354 del 1975, il giudice, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti formali ed escluso il concreto pericolo di commissione di ulteriori reati, deve verificare la possibilità per la condannata sia di reinserimento sociale sia di effettivo esercizio delle cure parentali nei confronti di prole di età non superiore ai dieci anni, costituendo il primo un requisito necessario per l'ammissione al regime alternativo e la seconda la circostanza che giustifica il maggior ambito applicativo della misura alternativa.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 quinquies CORTE COST., Legge 08/03/2001 num. 40 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)