Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2317 del 01/02/2011 (Rv. 615950 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO | Accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi - Provvedimento affermativo o declinatorio della competenza per territorio del giudice adìto - Efficacia vincolante nel successivo giudizio di merito - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze - Declaratoria di incompetenza in sede di giudizio di merito (per devoluzione della controversia ad arbitrato rituale) - Mancata impugnazione della pronuncia sulla competenza resa in sede di accertamento tecnico preventivo - Incontestabilità della competenza - Esclusione.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO
Il provvedimento col quale il giudice affermi o neghi la propria competenza per territorio a provvedere sull'istanza di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi, proposta ai sensi dell'art. 696-bis cod. proc. civ., non ha alcuna efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito; ne consegue che, ove in quest'ultimo il giudice dichiari la propria incompetenza a causa dell'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale, la mancata impugnazione della pronuncia sulla competenza resa dal presidente del tribunale in sede di accertamento tecnico preventivo non rende incontestabile la competenza del giudice togato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 bis, Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)