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Sez. 3, Ordinanza n. 14187 del 29/05/2008 (Rv. 603772 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO | Accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ai sensi dell'art. 669 bis cod. proc. civ. - Provvedimento declinatorio della competenza del giudice adìto - Impugnabilità col regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603772-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO

Il provvedimento col quale il giudice affermi o neghi la propria competenza per territorio a provvedere sull'istanza di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi, proposta ai sensi dell'art. 696 bis cod. proc. civ., non ha alcuna efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito. Esso, di conseguenza, non può essere impugnato col regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)