Sez. L, Sentenza n. 2268 del 18/03/1996 (Rv. 496417 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Datore di lavoro non soggetto alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali (in fattispecie anteriore alla l.108 del 1990) - Recesso motivato con la scadenza del termine - Irrilevanza del motivo - Nullità del recesso - Esclusione - Recesso "ad nutum" - Configurabilità - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
La trasformazione in contratto a tempo indeterminato di un contratto di lavoro a termine privo dei requisiti previsti dall'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n.230, per la valida costituzione di un contratto a tempo, non esplica alcun effetto, nell'impresa con meno di sedici dipendenti(nel regime anteriore alla legge 11 maggio 1990, n.108) sul potere di recesso ad nutum del datore di lavoro, la cui dichiarazione di recesso, ancorché motivata con la scadenza del termine, è idonea a determinare lo scioglimento del rapporto nonostante l'inefficacia del termine apposto allo stesso, con la conseguenza che in tal caso al lavoratore compete solo il preavviso o la relativa indennità sostitutiva ex art.2118 secondo comma cod.civ..
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)