Sez. L, Sentenza n. 11671 del 09/11/1995 (Rv. 494591 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Violazione della legge n. 230 del 1962 - Nullità del termine apposto - Azione diretta al relativo accertamento - Azione di nullità parziale del contratto - Configurabilità - Termine di decadenza ex art. 6 legge n.604 del 1966 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
L'azione diretta all'accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro per la violazione delle disposizioni dettate dalla legge 10 aprile 1962, n. 230, va qualificata come azione di nullità parziale del contratto e non è soggetta quindi al termine di decadenza fissato dall'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sicché anche dopo il decorso di tale termine il lavoratore può chiedere l'accertamento della suddetta nullità ed il conseguente ripristino del rapporto medesimo, salvo che, essendo cessata di fatto l'attuazione del rapporto, il prolungato disinteresse delle parti faccia presumere l'estinzione dello stesso per mutuo consenso, incombendo in tal caso al lavoratore l'onere di provare circostanze atte a vincere la presunzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)