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Sez. 5 - , Sentenza n. 1961 del 29/01/2020 (Rv. 656748 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE | Contratto di compravendita immobiliare - Versamento di un acconto sul prezzo - Fatturazione ex art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Imponibilità dell’operazione - Presupposto impositivo - Sussistenza - Rilevanza ai fini della individuazione del periodo di imposta.
Stato
decisa il 2020-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656748-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE

In tema di IVA, il versamento di un acconto sul prezzo con emissione della relativa fattura in relazione ad un contratto di compravendita immobiliare costituisce operazione imponibile ex art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 in base al quale, ove il pagamento del corrispettivo avvenga in tutto o in parte anteriormente al momento del passaggio di proprietà, il presupposto impositivo si verifica alla data della fattura o a quella del pagamento e limitatamente all'importo pagato, sicché è a questo momento che deve farsi riferimento per la determinazione del periodo di imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)