Sez. 5 - , Sentenza n. 23334 del 06/10/2017 (Rv. 645808 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE | TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE - Cessione di immobile – Pagamento dell’imposta –Passaggio di proprietà - Rilevanza – Termine per il versamento dell’imposta da parte del cedente – Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE
In tema di IVA, nell'ipotesi di cessione di immobili, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, il presupposto impositivo si verifica al momento del passaggio di proprietà degli stessi e, qualora il corrispettivo venga versato in tutto o in parte anteriormente al verificarsi di tale evento, l'operazione si considera effettuata alla data del pagamento ma solo limitatamente all'importo pagato.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 29/01/1979 num. 24 art. 1 CORTE COST., DPR 30/12/1981 num. 793 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)