Sez. L, Sentenza n. 1153 del 04/02/1998 (Rv. 512230 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - ATTI DI PREVIDENZA DEL PREPONENTE | Agenti di commercio con incarico di vendita esclusivamente a privati consumatori - Omesso versamento di contributi anteriormente alla legge n. 12 del 1973 - Azione risarcitoria nei confronti del proponente - Ammissibilità - Esclusione.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - ATTI DI PREVIDENZA DEL PREPONENTE
In tema di contratto di agenzia, solo con la legge n. 12 del 1973 gli accordi economici collettivi non trovano più applicazione in relazione alla disposizione che, escludendo dall'ambito di detti accordi gli agenti con incarico di vendere esclusivamente a privati consumatori, li escludeva altresì dall'obbligo di iscrizione all'ENASARCO; ne consegue che, per il periodo anteriore alla suddetta legge, non è configurabile illecito - contrattuale o extracontrattuale - nel mancato versamento di contributi, e, a fortiori, non è configurabile un'azione risarcitoria in tal senso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Legge 02/02/1973 num. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)