diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 6216 del 23/10/1986 (Rv. 448479 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - AGENTI DI COMMERCIO - OMESSO VERSAMENTO DA PARTE DEL PREPONENTE DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI ALL'ENASARCO - RIFERIMENTO AD UN PERIODO IN CUI TALE CONTRIBUZIONE NON COMPORTI PER L'AGENTE ALCUN TRATTAMENTO PENSIONISTICO - SOPRAVVENIENZA DI DISPOSIZIONI NORMATIVE ASSICURANTI DETTO TRATTAMENTO PENSIONISTICO - ILLECITO CONTRATTUALE - CONFIGURABILITÀ - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL RELATIVO DANNO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - PREVEDIBILITÀ DEL DANNO - RICOLLEGABILITÀ ALLE NORME CHE REGOLANO IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEGLI AGENTI DI COMMERCIO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448479-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - AGENTI DI COMMERCIO - OMESSO VERSAMENTO DA PARTE DEL PREPONENTE DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI ALL'ENASARCO - RIFERIMENTO AD UN PERIODO IN CUI TALE CONTRIBUZIONE NON COMPORTI PER L'AGENTE ALCUN TRATTAMENTO PENSIONISTICO - SOPRAVVENIENZA DI DISPOSIZIONI NORMATIVE ASSICURANTI DETTO TRATTAMENTO PENSIONISTICO - ILLECITO CONTRATTUALE - CONFIGURABILITÀ - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL RELATIVO DANNO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - PREVEDIBILITÀ DEL DANNO - RICOLLEGABILITÀ ALLE NORME CHE REGOLANO IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEGLI AGENTI DI COMMERCIO - CONSEGUENZE.*

Con riguardo all'Azione risarcitoria, che venga esperita da un agente di commercio contro il preponente per omissioni contributive in lavoro dell'ENASARCO, implicanti perdita o riduzione del trattamento pensionistico introdotto con il d.m. 10 settembre 1962 (cui hanno fatto seguito la legge 22 luglio 1966 n. 613 ed il d.P.R. 30 aprile 1968 n. 758), la questione inerente alla prevedibilità del danno, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1225 cod. civ. (applicabile in quanto si tratta di domanda per inadempimento contrattuale non riconducibile nella previsione dello art. 2116 cod. civ. in tema di lavoro subordinato), integra un profilo di diritto, non una mera valutazione di fatto, se e nei limiti in cui la prevedibilità medesima sia ricollegabile alle norme che regolano il trattamento assicurativo degli agenti di commercio. Pertanto, qualora l'omissione contributiva sia anteriore alla data della suddetta introduzione della pensione, quella prevedibilità deve essere esclusa, in via di diritto, alla stregua della interpretazione della normativa previgente, costituita dagli accordi collettivi del 30 giugno 1938, del 20 giugno 1956 e del 13 ottobre 1958, aventi vigore "erga omnes", atteso che questi attribuivano all'assicurato un trattamento sostanzialmente non esorbitante dall'indennità di fine rapporto contemplata dallo art. 1751 cod. civ. (sia pure obbligatoriamente trasformata in Forma previdenziale), e che, quindi, il successivo sistema pensionistico non è qualificabile come una semplice e prevedibile evoluzione di tale pregresso trattamento. (V 164/86, mass n 443807; (V 7358/83, mass n 431953; (V 5896/83, mass n 430744; (V 6764/82, mass n 424392; (contra 619/85, mass n 438829).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, Contr. Coll. 30/06/1938 CORTE COST., Contr. Coll. 20/06/1956 CORTE COST., Contr. Coll. 13/10/1958, DM 10/09/1962, Legge 22/07/1966 num. 613 CORTE COST., DPR 30/04/1968 num. 758

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)