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Sez. 1, Sentenza n. 10411 del 01/02/2011 Ud. (dep. 15/03/2011) Rv. 258021 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO - IN GENERE | Dolo eventuale e colpa cosciente - Differenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258021-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO - IN GENERE

In tema di elemento soggettivo del reato, ricorre il dolo eventuale quando si accerti che l'agente, pur essendosi rappresentato la concreta possibilità di verificazione di un fatto costituente reato come conseguenza della propria condotta, avrebbe agito anche se avesse avuto certezza del suo verificarsi, accettandone la realizzazione a seguito della consapevole subordinazione di un determinato bene ad un altro; si versa invece nella colpa con previsione allorquando la rappresentazione come certa del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto l'agente dall'agire. (In applicazione di tale principio la Corte ha censurato la qualificazione come colposa della condotta del conducente di un grosso furgone, da lui rubato, che, per sottrarsi all'arresto, dopo aver superato ad elevata velocità una serie di semafori rossi, aveva travolto un'autovettura provocando la morte di uno dei passeggeri e il ferimento degli altri).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 3, Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)