diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 24612 del 10/04/2014 Ud. (dep. 11/06/2014) Rv. 259239 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO - IN GENERE | Dolo eventuale e colpa cosciente - Differenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259239-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO - IN GENERE

In tema di elemento soggettivo del reato, ricorre il dolo eventuale quando si accerti che l'agente, pur essendosi rappresentato la concreta possibilità di verificazione di un fatto costituente reato come conseguenza del proprio comportamento, persiste nella sua condotta, accettando il rischio che l'evento si verifichi; si versa invece nella colpa con previsione quando l'agente prevede in concreto che la sua condotta possa cagionare l'evento ma ha il convincimento di poterlo evitare. (Nella fattispecie la Corte, in relazione all'evento mortale causato da un incidente stradale, ha censurato la decisione del giudice di merito nella parte in cui riconosceva la ricorrenza della circostanza aggravante della colpa cosciente o con previsione, di cui all'art. 61 n. 3 cod. pen., per omessa indicazione degli elementi sintomatici da cui andava desunta non la prevedibilità in astratto bensì la previsione in concreto da parte dell'imputato del decesso della vittima, non evincibile dalla gravità della violazione in sé considerata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)