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Sez. L, Sentenza n. 14295 del 28/06/2011 (Rv. 617773 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Provvedimento di concessione - Natura - Conseguenze - Revoca della pensione - Accertamento giudiziale del diritto - Onere probatorio - A carico dell'assicurato.
Stato
decisa il 2011-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617773-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

L'atto di concessione della pensione è un atto amministrativo di mera certazione della sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della prestazione previdenziale e non anche atto negoziale di riconoscimento del relativo debito e non determina, pertanto, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., l'inversione dell'onere della prova. Ne consegue che, se successivamente l'ente previdenziale accerti l'insussistenza dei predetti requisiti e revochi la pensione, incombe sull'assicurata che affermi il diritto alla prestazione, l'onere di provarne i fatti costitutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)