Sez. L, Sentenza n. 15267 del 06/08/2004 (Rv. 575282 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Provvedimento di concessione - Natura - Conseguenze - Revoca da parte dell'ente - Azione di accertamento del relativo diritto - Onere probatorio relativo.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
L'atto di concessione della pensione è un atto amministrativo di mera certazione della sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della prestazione previdenziale, e non anche atto negoziale di riconoscimento del relativo debito e non determina, pertanto, ex art. 1988 cod.civ., l'inversione dell'onere della prova. Ne consegue che, se successivamente l'ente previdenziale accerti l'insussistenza dei predetti requisiti e revochi la pensione, incombe sull'assicurata, che affermi il diritto alla prestazione, l'onere di provarne i fatti costitutivi.
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)