Sez. 1, Sentenza n. 1852 del 08/10/1970 (Rv. 347842 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONFLITTO D'INTERESSI - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - CONTRATTO CON SE STESSO - PRESUNZIONE DI CONFLITTO D'INTERESSI - PROVA CONTRARIA - ESTREMI.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONFLITTO D'INTERESSI - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - CONTRATTO CON SE STESSO - PRESUNZIONE DI CONFLITTO D'INTERESSI - PROVA CONTRARIA - ESTREMI.*
Il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato costituisce causa di annullabilita del contratto concluso dal rappresentante, se comporta, attualmente o potenzialmente, un pregiudizio degli interessi del rappresentato e non soltanto una utilita del rappresentante. Nella ipotesi particolare di contratto concluso dal rappresentante con se stesso opera una presunzione iuris tantum di conflitto d'interessi rilevante ai fini dell'annullabilita del contratto detta presunzione puo essere superata dalla prova contraria da cui risulti o che il contratto era stato autorizzato dal rappresentato o che il pregiudizio non possa comunque sussistere in quanto il contenuto del contratto era stato determinato in modo da escluderlo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1395, Cod. Civ. art. 1394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)