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Sez. 5, Sentenza n. 24065 del 10/11/2006 (Rv. 593951 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Agevolazioni previste dal d.P.R. n. 218 del 1978 - Diritto soggettivo dell'impresa - Modalità di esercizio - Preventiva istanza - Necessità - Esclusione - Impugnazione dell'atto impositivo o del diniego di rimborso - Ammissibilità anche sotto la vigenza dell'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972.
Stato
decisa il 2006-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593951-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

In tema di agevolazioni tributarie, il principio secondo cui il regime agevolativo previsto dal d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 per l'impianto di nuove iniziative produttive nei territori del Mezzogiono costituisce un diritto dell'impresa, il quale sussiste per il solo fatto che ne ricorrano le condizioni, e può essere esercitato indipendentemente da una preventiva istanza dell'interessato, anche mediante l'impugnazione di atti impositivi o la richiesta di rimborso delle imposte che siano state indebitamente pagate, trova applicazione anche in riferimento alle controversie regolate dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, il cui art. 16, diversamente da quanto previsto dall'art. 19, lettera h), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non contemplava l'impugnabilità del provvedimento di diniego o revoca di agevolazioni indipendentemente dall'impugnazione di atti impositivi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)