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Sez. 5, Sentenza n. 3925 del 18/03/2002 (Rv. 553109 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Agevolazioni ex artt. 101 e 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 - Operatività "ex lege" - Istanza del contribuente o provvedimento concessorio dell'Amministrazione - Necessità - Esclusione - Esercizio del diritto all'agevolazione in sede di impugnazione di atto impositivo o di atto di diniego del rimborso - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553109-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione decennale dall'ILOR - per gli stabilimenti industriali che si impiantino nei territori del Mezzogiorno - e la riduzione decennale dall'IRPEG - per le imprese che si costituiscano in forma societaria nei territori medesimi -, previste dagli artt. 101 e 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, integrano benefici direttamente accordati dalla legge e competono, quindi, indipendentemente da apposite istanze del contribuente da inserirsi nella dichiarazione annuale o da altre iniziative in sede amministrativa, e senza necessità di provvedimenti di tipo ricognitivo o concessorio dell'Amministrazione finanziaria. Il diritto alle agevolazioni stesse può, pertanto, essere fatto valere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (e, prima, dell'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972), con domanda al giudice tributario di annullamento dell'atto che, esplicitamente o implicitamente, escluda il beneficio, ovvero dell'atto che neghi il rimborso di quanto risulterebbe pagato senza titolo in caso di applicazione del beneficio stesso.

Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 101, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)