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Sez. 2, Sentenza n. 18778 del 25/03/2014 Cc. (dep. 07/05/2014) Rv. 259965 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI | Amministratore di società - Atto di disposizione patrimoniale in danno della società - Induzione in errore degli organi societari di controllo - Sussistenza del reato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259965-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI

Integra il delitto di truffa, fuori dall'ipotesi dell'amministratore unico di una società per azioni che ne sia anche unico azionista, il compimento da parte degli organi apicali societari, in accordo col soggetto estraneo, di un atto di disposizione patrimoniale in danno della società stessa, seguito dall'induzione in errore degli organi interni di controllo al fine di evitare di far emergere la reale portata della operazione. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'appello che, rigettando la richiesta di sequestro preventivo, aveva escluso l'esistenza del requisito del "fumus" in relazione ad una ipotizzata truffa contrattuale commessa, attraverso una complessa negoziazione finanziaria, al fine di accertare se il silenzio tenuto dagli indagati sul collegamento negoziale esistente tra la ristrutturazione di gravi perdite derivanti dall'andamento di uno strumento finanziario derivato ed un successivo strumento finanziario derivato, finalizzato a "spalmare" nel tempo le maturate passività, fosse stato rilevante ai fini della conclusione del secondo contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)