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Sez. 5, Sentenza n. 363 del 21/01/1999 Cc. (dep. 23/02/1999) Rv. 212528 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI | Amministratore di società di capitali - Passaggi contabili e convenzioni - Artifici e raggiri - Configurabilità - Appropriazione indebita - Differenza.
Stato
decisa il 1999-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212528-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI

Il delitto di appropriazione indebita consiste nella semplice interversione del titolo del possesso da parte di chi, a qualsiasi titolo, detenga danaro o cosa mobile altrui. Non sussistono quindi gli estremi del reato di cui all'art. 646 cod. pen., bensì quelli della truffa, allorché l'amministratore di una società di capitali si impossessi del denaro appartenente alla stessa attraverso una serie di passaggi contabili, di atti e di convenzioni, volti, non solo ad assicurarsi il frutto del reato, ma a fare apparire regolari i trasferimenti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)