Sez. 1, Sentenza n. 31094 del 15/07/2009 Cc. (dep. 28/07/2009) Rv. 244324 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Istanza di revoca - Competenza alla decisione tra passaggio in giudicato della sentenza e inizio dell'esecuzione - Individuazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA
Appartiene al giudice dell'esecuzione, e non al magistrato di sorveglianza, la competenza a decidere sulla richiesta di revoca della misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, successivamente alla condanna e prima che abbia inizio l'esecuzione della pena.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)