Sez. 6, Sentenza n. 21925 del 05/03/2002 Cc. (dep. 17/05/2003) Rv. 225415 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - TRASGRESSIONE DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE | Competenza ad emettere i provvedimenti di cui all'art. 276 cod. proc. pen. - Sentenza passata in giudicato - Magistrato di sorveglianza - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - TRASGRESSIONE DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE
L'efficacia del titolo esecutivo è una caratteristica intrinseca della sentenza che si realizza anche in mancanza della formale apposizione in calce alla decisione della attestazione del passaggio in giudicato, sicché ogni decisione relativa alla violazione delle prescrizioni concernenti la misura degli arresti domiciliari compete al magistrato di sorveglianza e non più alla Corte di merito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)