Sez. 3, Sentenza n. 7605 del 31/03/2006 (Rv. 588124 - 01)
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Diritto di cronaca e diritto di critica - Incidenza del loro esercizio sull'altrui sfera religiosa - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)
Il diritto di cronaca e quello di critica possono essere esercitati - purché sussistano i presupposti della verità oggettiva della notizia pubblicata, dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e della correttezza formale dell'esposizione - anche quando vengano a collidere con l'altrui sfera di libertà religiosa, poiché l'ampia formulazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, riconosciuto dall'art. 21 Cost., non tollera siffatta limitazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso di un appartenente ad un'associazione religiosa, ritenutosi diffamato da un articolo giornalistico, con il quale era stato dedotto che il diritto per la cui assunta lesione era stato chiesto il ristoro atteneva alla sfera della libertà religiosa che si collocava su un piano costituzionalmente superiore rispetto al diritto di cronaca e di critica).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)