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Sez. 1, Sentenza n. 982 del 07/02/1996 (Rv. 495761 - 01)

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA | Esercizio del diritto di cronaca - Requisiti di liceità.
Stato
decisa il 1996-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495761-01

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA

Affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore, della reputazione o della riservatezza di terzi possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca devono ricorrere le seguenti condizioni: la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché in questo caso frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto della cronaca; infine, la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza), postulandosi la necessaria adozione, da parte del giornalista, di una forma civile della esposizione dei fatti e della loro valutazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)