Sez. 1, Sentenza n. 4137 del 26/04/1999 (Rv. 525744 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE | Diritto a ricevere il pagamento - Prescrizione ex art. 5, cinquantunesimo comma, D.L. n. 953/82, come sostituito dall'art. 3 D.L. n. 597/85 e dal D.L. n. 2/86, convertito nella legge n. 60/86 - Termine.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE
In tema di tassa di possesso sugli autoveicoli, ai sensi dell'art. 5, cinquantunesimo comma del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, come sostituito dall'art. 3 del D.L. 6 novembre 1985 n. 597 e dal D.L. 6 gennaio 1986 n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, il diritto a ricevere il pagamento del dovuto per tasse e sanzioni, a decorrere dalla tassa dovuta per l'anno 1983, si prescrive nel termine di tre anni e non in quello di due anni previsto dalla vecchia normativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST., Decreto Legge 06/11/1985 num. 597 art. 3, Decreto Legge 06/01/1986 num. 2 CORTE COST., Legge 07/03/1986 num. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)