Sez. 1, Sentenza n. 3658 del 28/04/1997 (Rv. 503953 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - PAGAMENTO - IN GENERE | Riscossione della tassa di circolazione - Termine di prescrizione triennale - Disciplina ex art 3 D.L. n. 2 del 1986 - Applicazione retroattiva - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di tassa di possesso sugli autoveicoli, l'art. 3 del D.L. 6 gennaio 1986 n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986 n. 60, che ha sostituito l'art. 5, trentunesimo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, non si è limitato a disporre, in via generale, l'allungamento del termine prescrizionale biennale stabilito nel testo originario, ma ha inteso, altresì, assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST., Decreto Legge 06/01/1986 num. 2 art. 3, Legge 07/03/1986 num. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)