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Sez. 5, Sentenza n. 8344 del 24/04/2015 (Rv. 635573 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Procedura DOCFA - Atto di classamento - Medesimi fatti indicati dal contribuente - Mancata riproduzione - Difetto di motivazione - Esclusione - Ragioni della valutazione - Indicazione - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635573-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE

In tema di classamento di immobili, l'atto conseguente alla cd. procedura DOCFA, disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, e dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701, con allegata relazione di stima UTE, ove sia fondato sui medesimi fatti indicati dal contribuente nella proposta di attribuzione della rendita, è sufficientemente motivato con la sola precisazione di unità immobiliare, canone censuario, foglio, particella, subalterno, zona censuaria, categoria, classe, consistenza, rendita, trattandosi di fatti "inter partes" pacifici che non devono essere provati dall'Ufficio, tenuto, invece, anche a mezzo di allegazione di stima UTE, a rendere note le ragioni della valutazione da cui ha fatto discendere il nuovo classamento - ad esempio con riferimento ai prezzi medi - che il contribuente ben può contrastare anche con il deposito di perizie o relazioni tecniche, nel rispetto delle preclusioni processuali stabilite dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 18/04/1994 num. 701

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)